COMPETENZE EX AGENSUD
Il decreto legislativo 3 aprile 1993, n.96 e s. m. i., nel prevedere la cessazione dell’intervento straordinario nel Mezzogiorno, ha attribuito alla competenza dell’ex Ministero dei Lavori Pubblici - Direzione Generale Edilizia Statale e Servizi Speciali:
- la chiusura contabile e gestionale dei progetti speciali e delle opere di cui alla delibera CIPE 8 aprile 1987, 157, nonché dei progetti e delle attività per le quali, in attuazione della stessa delibera CIPE, sia stato a suo tempo disposto il trasferimento a Regioni, Enti locali, loro Consorzi ed altri Enti pubblici e per i quali sussistano procedure contenziose ovvero pretese di maggiori compensi a qualsiasi titolo;
- la definizione delle controversie insorte nel corso dell’esecuzione degli interventi e relative ad accadimenti antecedenti il trasferimento dei progetti ai concessionari.
Da ultimo, le predette competenze sono state attribuite ai Provveditorati Interregionali alle Opere Pubbliche del Ministero delle Infrastrutture.
MODALITA’ DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO
Gli enti, già concessionari, a cui sono stati trasferiti i progetti, finanziati dalla ex Cassa per il Mezzogiorno, ovvero dalla ex Agensud, sono invitati a rivolgere ai Provveditorati Interregionali, competenti per territorio, le seguenti richieste:
- chiusura contabile gestionale di “concessioni”, “convenzioni” e “concessioni - convenzioni”;
- proroghe al termine di durata delle convenzioni;
- pagamento di rate in acconto;
- definizione controversie, ivi incluse richieste per maggiori compensi, riserve, R.P., ecc.;
- autorizzazioni all’utilizzo di economie per la realizzazione di lavori di completamento delle convenzioni, finalizzate alla funzionalità delle opere realizzate (che non si configurano come estendimenti progettuali);
Gli enti trasferitari dei progetti in argomento, ricadenti territorialmente nelle regioni di Puglia e Basilicata, che intendono avviare uno dei procedimenti sopra elencati, devono trasmettere una richiesta scritta al Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Puglia e la Basilicata — Ufficio ex Agensud, attuaz. D.L.96/93 — Via Dalmazia, n. 70/B — Bari.
ADEMPIMENTI
La legge 1 agosto 2002, n.166 art. 2, comma 2, ha previsto che:
“ Alla definizione degli atti di trasferimento delle opere, di cui al comma 1 dell’articolo 9 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, provvede il Ministero delle infrastrutture … con le procedure di cui all’articolo 20-bis del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, sulla base di autocertificazione della rendicontazione della spesa finale approvata dall’organo deliberante e sottoscritta dal rappresentante legale dell’Ente destinatario del trasferimento, per importi non superiori a 103.000.000 di euro. Con decreto del Ministero delle infrastrutture … , sentito il Ministero per gli affari regionali, sono individuati i criteri e le modalità di formazione del campione di progetti non inferiore al 20 per cento delle opere definite, da sottoporre a controllo ai sensi della presente legge ”.
Pertanto, per procedere alla chiusura della pratica e per disporre la eventuale erogazione della rata di saldo è necessario definire la spesa totale sostenuta e l’esatto ammontare del saldo, considerando le somme riscosse in anticipazione interamente liquidate.
E' indispensabile, quindi, che l’Ente faccia riferimento agli adempimenti di seguito riportati:
1 -esecuzione del collaudo avvenuta o certificazione di regolare esecuzione dei lavori principali e degli altri eventuali lavori o forniture eseguite con affidamento separato;
2 -accertamento eseguito da parte del collaudatore delle singole voci di spesa sostenute per la realizzazione del progetto, relazionate e riscontrate con gli elaborati revisionali finali che hanno determinano sia il saldo da corrispondere all'Impresa, sia quello dovuto per revisione prezzi;
3 -deliberazione dell'Ente di approvazione della revisione prezzi finale e degli atti di collaudo con certificazione della spesa finale complessiva sostenuta per la realizzazione del progetto.
4 -espropriazioni portate a compimento ( decreti di esproprio e quietanze a seguito dei mandati di pagamento mediante i quali sono stati acquisiti i terreni);
5 -conclusione effettiva degli adempimenti previsti;
6 -posizione dell’Ente in materia di IVA e, in caso di soggetto di imposta, la regolarità riferita all’IVA corrisposta ed a quella da corrispondere alle imprese ed ai soggetti fornitori, a qualsiasi titolo, di beni e servizi inerenti l'opera in oggetto, ovvero l’eventuale esenzione dall'IVA, ai sensi dell'art.9, nel caso di progetto realizzato ai sensi della legge n.868/’73;
7 -nel caso di soggetto di imposta ai fini IVA, verifica del diritto da parte dell'Ente della eventuale detrazione usufruita nei periodi d'imposta di competenza (ivi compresa quella eventualmente detratta, usufruendo della sanatoria concessa dall'art.9 del D.L. 14.3.88 n.70 convertito con Legge n.54 del 13.5.88 e s.m.i.- cfr. circolari AgM n. C/50/AG del 6.3.90 e C/57/DG del 13.4.90) e dell’eventuale credito IVA nei confronti dell'Erario conseguente a detta detrazione;
8 -rendicontazione complessiva della spesa sostenuta per la realizzazione dell'opera suddivisa per titolo di spesa (al netto di IVA), evidenziando l’importo della spesa complessiva sostenuta, le somme riscosse in anticipazione interamente liquidate e il conseguente ammontare del saldo, approvata dall’organo deliberante dell’ente destinatario del trasferimento (a tal fine si vedano gli schemi delle tabelle, secondo le quali si suggerisce di effettuare la rendicontazione per concessioni, convenzioni e concessioni-convenzioni);
9 - l'inesistenza di contenzioso ovvero, nel caso di esistenza, lo stato di definizione dello stesso;
10 -calcolo, da parte della D.L., degli eventuali interessi passivi, maturati per ritardati pagamenti alle imprese, con dimostrazione delle quote dei suddetti interessi a carico di questo Ministero o a carico dell'Ente;
11-eventuale segnalazione delle somme residuali al 31.12.93 sul conto di gestione presso l’Istituto bancario detentore del conto, conseguentemente bloccate e non più disponibili;
12 - per le convenzioni, ovvero per le concessioni-convenzioni, l’Ente dovrà, altresì, tener conto:
-
delle perizie di variante o di assestamento approvate dagli organi di controllo;
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dell’eventuale utilizzo delle somme per imprevisti, previa approvazione della relativa perizia da parte dell'Organo Deliberante dell'Ente, con esclusione di estendimenti delle opere trasferite e comunque nel rispetto di tutte le norme previste nell'atto di trasferimento;
-
del calcolo degli interessi attivi maturati, successivamente all’1.1.91, sulle somme anticipate sull’importo di trasferimento;
13 - modalità di accreditamento dell'importo della rata di saldo.
L’Ufficio Amministrativo ex Agensud è a disposizione degli Enti trasferitari per ogni chiarimento in merito.