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COSA FA IL PROVVEDITORATO ATTRIBUZIONI OPERATIVE CAPITOLI DI SPESA IMPEGNI DI SPESA COMMISSIONI CERT. UNIEN ISO 9001:2008

 

 

 

 

 

 

Che cosa fa il Provveditorato alle Opere Pubbliche 

 Il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche è l’Ufficio Periferico del Ministero delle Infrastrutture, con competenza sulle regioni della Puglia e la Basilicata. 

 L’istituzione dei Provveditorati in Italia risale all’immediato dopoguerra attraverso il D.L. n° 16 del 18 gennaio 1945, in relazione ai bisogni contingenti determinati dalle necessità di ricostruzione post-bellica. Il loro definitivo assetto è stato raggiunto con l’emanazione del D.P.R. n° 1534 del 30 giugno 1955. 

 

In attuazione del D.P.R. n° 8/1972, è avvenuto il trasferimento alle Regioni di alcune competenze, con esclusione delle sezioni e servizi per le opere idrauliche, per l’edilizia statale e per quella economica e popolare. 

 

Successivamente, il D.Lgs. n° 112/98, recante norme per il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione della Legge 59/97, ha individuato in materia di opere pubbliche, all’art. 93, le funzioni che nell’ambito della riforma rimangono di competenza statale. In particolare, fra le funzioni mantenute allo Stato, che rientrano nelle competenze del Provveditorato alle OO.PP., si segnalano i compiti relativi: 

 

  • ·  alle fasi della programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione delle opere pubbliche relative agli Organi costituzionali, di rilievo costituzionale o internazionale, alle opere destinate alla difesa, alle dogane, all’ordine e sicurezza pubblica e all’edilizia penitenziaria (art. 93 - comma 1 - lettera b) e d)); 

 

  • ·  alla programmazione, localizzazione, finanziamento della realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili destinati ad ospitare uffici dell’Amministrazione dello Stato, nel rispetto delle competenze conferite alle Regioni e agli Enti locali (art. 93 - comma 1 - lettera e)); 

 

  • ·  alla valutazione tecnico-amministrativa dei progetti delle opere di competenza statale, ai sensi dell’art. 93 (art. 93 - comma 1 - lettera h)); 

 

Le difficoltà operative incontrate dalla riforma hanno indotto il legislatore a prevedere nell’ambito della Legge 388/00, Legge finanziaria per il 2001, all’art. 52, la possibilità per le Regioni e gli eventuali Enti locali -Province e Comuni- individuati dalle Regioni quali Enti cui trasferite parte delle competenze, di avvalersi, per l’esercizio delle funzioni trasferite, degli uffici statali dislocati sul territorio e, a seguito della riforma, non più competenti. 

 

A seguito di questa previsione legislativa, ed al fine di concordare per tutte le Regioni e gli altri Enti locali le modalità organizzative e le procedure per l’applicazione dell’art. 52 della Legge 388/00, in data 21 febbraio 2001, è stato sancito un accordo in sede di Conferenza Unificata  fra Stato, Regioni ed Enti locali. In particolare, nell’accordo, la durata del periodo di avvalimento è stata convenzionalmente stabilita per un periodo intercorrente tra la data di pubblicazione dei Decreti di trasferimento e il 30 giugno 2001. Altresì, è stata prevista la possibilità di prorogare il predetto periodo estendendolo al 31 dicembre 2001, data da intendersi, tuttavia, come termine ultimo per l’avvalimento. 

 

Quasi tutte le Regioni, tra cui anche la Regione Puglia, si sono avvalse della facoltà prevista dall’art. 52 della Legge 388/00. Si è così addivenuti ad un atto di intesa fra il Provveditorato e la Regione Puglia anche al fine di disciplinare, oltre alla durata del periodo di avvalimento, gli aspetti più complessi attinenti alle modalità con le quali doveva esplicarsi la procedura. 

 

Ai Provveditorati alle OO.PP., quindi, è demandata la gestione tecnica, amministrativa ed economica dei lavori, delle forniture e dei servizi attribuiti alla competenza del Ministero delle Infrastrutture secondo le leggi ed i regolamenti vigenti. 

 

Più in dettaglio i Provveditorati gestiscono le progettazioni, le gare di appalto, i contratti e tutte le operazioni conseguenti alla esecuzione delle opere pubbliche, ivi comprese, entro determinati limiti di valore, le transazioni e gli esoneri da penali, nonché le nomine dei collaudatori, la liquidazione delle rate di acconto e di saldo, la formazione ed approvazione di atti integrativi o sostitutivi dei contratti. I Provveditorati sono pure competenti a predisporre il programma triennale e l’elenco annuale delle opere pubbliche da eseguirsi a carico dello Stato nel loro spazio territoriale di competenza. 

 

Nell’ambito delle strutture dei Provveditorati alle Opere Pubbliche, attraverso i Settori Operativi delle singole province, sono espletate anche le funzioni già proprie dell’amministrazione periferica, e precisamente degli uffici del Genio Civile a competenza generale, soppressi in seguito al trasferimento dei poteri alle Regioni a statuto ordinario. Tali funzioni sono svolte dal funzionario della carriera tecnica direttiva, designato dal Provveditore alle OO.PP. competente per territorio. 

 

Il Provveditorato alle Opere Pubbliche per la Puglia e la Basilicata, in analogia agli altri Provveditorati istituiti nelle diverse Regioni dello Stato, è retto da un dirigente generale. 

 

Il Provveditore, rappresentante del Ministro delle Infrastrutture, emette provvedimenti che hanno carattere di definitività. 

 

Presso i Provveditorati sono costituiti alcuni organi collegiali, quali: 

 

  • ·  il Comitato Tecnico Amministrativo; 
  • ·  il Comitato tecnico per l’esecuzione della demolizione delle opere e manufatti realizzati abusivamente su suolo del demanio e del patrimonio dello Stato o di Enti Pubblici; 
  • ·  la Commissione Regionale per la determinazione dei costi elementari dei materiali e dei noli, da porre a base del calcolo parametrico di revisione prezzi;
  • ·  la Commissione Regionale di vigilanza sull’edilizia economica e popolare. 

 

 LE ATTRIBUZIONI OPERATIVE DEL PROVVEDITORATO, COME DA ULTIMO DELINEATO DALLA RIFORMA BASSANINI, POSSONO COSI’ RIASSUMERSI: 

 

A) - EDILIZIA DEMANIALE 

 

1. Manutenzione ordinaria, straordinaria e realizzazione di edifici demaniali sede dei seguenti uffici pubblici statali: 

  • ·  Arma dei Carabinieri; 
  • ·  Polizia di Stato; 
  • ·  Guardia di Finanza; 
  • ·  Polizia Penitenziaria; 
  • ·  Vigili del Fuoco; 
  • ·  Corpo Forestale dello Stato; 
  • ·  Istituti Penitenziari. 
 
 
2. Ristrutturazione ed adeguamento funzionale delle strutture pubbliche per l’eliminazione delle barriere architettoniche; 

 

3. Interventi urgenti negli edifici demaniali in caso di pubbliche calamità. 

 

B) - EDILIZIA SOGGETTA A LEGGI SPECIALI 

 

  • ·  Realizzazione di un programma di interventi per l’adeguamento alle esigenze operative delle infrastrutture del Corpo della Guardia di Finanza (legge 831/86) - Nuove costruzioni e ristrutturazioni del patrimonio esistente; 

 

  • ·  Realizzazione nuove caserme da adibire a Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco (legge 521/88); 

 

  • ·  Realizzazione nuove strutture, lavori di completamento, di ristrutturazione, di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici demaniali destinati ad istituti di Prevenzione e Pena; 

 

  • ·  Realizzazione di alloggi da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato, quando è strettamente necessario per la lotta alla criminalità organizzata (art. 18 della legge n° 203/91). 

 

C) - ACQUEDOTTI INTERREGIONALI 

 

  • ·  Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi del combinato disposto dall’art. 14, comma 2 del D.P.R. n° 1090/68 e dall’art 17, comma 39 della legge n° 67/68, eroga all’ente gestore degli acquedotti interregionali un contributo in conto capitale in misura del 70%, ovvero del 90% della spesa necessaria per la costruzione, ampliamento e sistemazione degli acquedotti previsti nel piano regolatore generale degli acquedotti. Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, tramite i Provveditorati, esercita l’alta sorveglianza ai lavori provvedendo all’approvazione tecnico- economica dei progetti finanziati entro il 31 dicembre 2000, previo esame da parte del C.T.A. L’Ente gestore opera in totale autonomia per ciò che concerne la scelta del contraente e l’esecuzione dei lavori. La competenza in materia è ad esaurimento in quanto dall’1 gennaio 2001 è stata trasferita alla Regione Puglia. 

 

D) - AGENSUD 

 

  • ·  Il decreto legislativo n° 96 del 3 aprile 1993 e successive modificazioni ed integrazioni, nel prevedere la cessazione dell’intervento straordinario nel Mezzogiorno, ha attribuito alla competenza del Ministero dei Lavori Pubblici - Direzione Generale per l’Edilizia Statale e Servizi Speciali, e successivamente del Ministero delle Infratrutture e dei Trasporti - Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per la Puglia, quindi del Provveditorato Interregionale: 

 

1. la chiusura contabile e gestionale dei progetti speciali e delle opere di cui alla delibera C.I.P.E. n° 157 dell’8 aprile 1987, nonché dei progetti e delle attività per le quali, in attuazione della stessa delibera C.I.P.E., sia stato a suo tempo disposto il trasferimento a Regioni, Enti locali, loro Consorzi ed altri Enti pubblici e per i quali sussistano procedure contenziose, ovvero pretese di maggiori compensi  a qualsiasi titolo; 

2. la definizione delle controversie insorte nel corso dell’esecuzione degli interventi e relative ad accadimenti antecedenti il trasferimento dei progetti ai concessionari. 

 

E) - ALTRE ATTRIBUZIONI 

 

  • ·  L’art. 81 del D.P.R. n° 616/77, come modificato dal D.P.R. n° 383/94, stabilisce che per le opere pubbliche statali o di interesse statale, salvo le opere destinate alla difesa militare, da realizzarsi dagli enti istituzionalmente competenti, l’accertamento di conformità alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi è fatto dallo Stato d’intesa con la Regione interessata (art. 2 del D.P.R. n° 383/94) e che, qualora l’accertamento dia esito negativo, oppure non si perfezioni entro il tempo stabilito, viene convocata apposita conferenza dei servizi  (ar. 3 del D.P.R. n° 383/94).  

Con la circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n° 4294/25 del 4 giugno 1996, è stato chiarito che è nelle attribuzioni dei Provveditorati alle Opere Pubbliche la potestà di compiere tutti gli atti diretti al raggiungimento dell’intesa (con esclusione delle opere interessanti più Regioni, che restano di pertinenza degli organi centrali del Ministero); 

 

  • ·  Esame dei progetti esecutivi di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50% dallo Stato e di importo inferiore ai 25 milioni di Euro, nonché parere sui progetti delle altre pubbliche amministrazioni ove esse ne facciano richiesta (art. 6, comma 5 della legge n° 109/94). Il parere sui predetti progetti viene espresso dal C.T.A.; 

 

  • ·  Autorizzazione eletrodotti ad alta tensione (istruttorie). 

 

  • ·  Funzioni di stazione appaltante (art. 19, comma 3 della legge n° 109/94) per le amministrazioni aggiudicatrici di lavori pubblici e per i soggetti di cui all’art. 2, comma 2, lettera b) della legge n° 109/94 (concessionari di lavori pubblici, concessionari di esercizio di infrastrutture destinate al pubblico servizio, aziende speciali e consorzi di cui agli artt. 22, 23 e 25 della legge n° 142/90, società di capitale pubblico in misura anche non prevalente per la produzione di beni e servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza, ai concessionari di servizi pubblici ed ai soggetti di cui al D.L. n° 158/1995). Previa stipula di apposito disciplinare, le amministrazioni sopracitate possono affidare al Provveditorato alle Opere Pubbliche le funzioni di stazione appaltante ed in particolare i seguenti incarichi: 

1. responsabile del procedimento; 

2. progettazione dell’intervento nelle diverse fasi: preliminare, definitiva ed esecutiva; 

3. esame ed approvazione della progettazione definitiva ed esecutiva e dei relativi piani di sicurezza e coordinamento; 

4. indizione di eventuale conferenza dei servizi; 

5. appalto dei lavori; 

6. direzione dei lavori; 

7. collaudazione. 

 

 

 

 

 

CAPITOLI DI SPESA 

 

Nella Contabilità Generale dello Stato i Capitoli di spesa di competenza per le suddette attribuzioni sono: 

 

 

Cap. 1272 ex 2612:      Spese per studi, progetti, indagini e rilevazioni, nonché per incarichi e ricerche per l’indirizzo ed il coordinamento dell’assetto del territorio nazionale per la tutela paesistica, ambientale ed ecologica. Compensi a liberi professionisti per incarichi di progettazione, direzione ed assistenza ai lavori, anche degli uffici decentrati; 

 

Cap. 1626 ex 3560:      Spese per studi, progetti, indagini e rilevazioni, nonché per incarichi e ricerche per l’indirizzo ed il coordinamento dell’assetto del territorio nazionale per la tutela paesistica, ambientale ed ecologica. Compensi a liberi professionisti per incarichi di progettazione, direzione ed assistenza ai lavori, anche degli uffici decentrati; 

 

Cap. 1783 ex 3721:      Manutenzione degli edifici pubblici statali e degli edifici privati destinati a sedi di uffici pubblici statali, nonché degli immobili in uso alle Università ed a tutti gli altri isituti culturali e scientifici; 

 

Cap. 7200 ex 7124:      Spese per l’acquisto e l’installazione di opere prefabbricate, nonché per l’acquisto, l’ampliamento, la ristrutturazione, il restauro e la manutenzione straordinaria di immobili per gli interventi eseguiti per conto del Ministero della Giustizia; 

 

Cap. 7341 ex 8152:      Spese per la costruzione, sistemazione, manutenzione, completamento di edifici pubblici statali, per altri immobili demaniali, per edifici privati destinati a sede di uffici pubblici statali nonché di altri immobili di proprietà dello Stato e di altri enti pubblici; 

 

Cap. 7343 ex 8154:      Spese, comprese quelle inerenti la progettazione, per l’attuazione di un programma straordinario quinquennale di interventi per la costruzione delle nuove sedi di servizio e relative pertinenze dell’Arma dei Carabinieri, per la ristrutturazione, l’ampliamento, il completamento di quelle esistenti, nonché per l’acquisto di edifici di nuova costruzione o in corso di realizzazione; 

Cap. 7344 ex 8156:      Interventi di ristrutturazione ed adeguamento delle strutture pubbliche per l’eliminazione delle barriere architettoniche; 

 

Cap. 7345 ex 8157:      Spese, comprese quelle inerenti la progettazione, per l’attuazione di un programma straordinario di interventi con particolare riferimento alle aree metropolitane e alle zone di confine, per la costruzione di fabbricati e relative pertinenze, compresi gli annessi alloggi di servizio destinati alla carica, da destinare a comandi e reparti del corpo della Guardia di Finanza, per la ristrutturazione, l’ampliamento ed il completamento di fabbricati e relative pertinenze già esistenti, nonché per l’acquisizione di edifici anche in corso di realizzazione; 

 

Cap. 7346 ex 8158:      Spese per la costruzione ovvero per l’acquisizione di aree o di immobili da destinare a nuove sedi di servizio e relativi impianti speciali, nonché spese per la ristrutturazione, ampliamento, completamento e sistemazione di sedi esistenti per il corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e per le relative progettazioni; 

 

Cap. 7348 ex 8160:      Spese per interventi di adeguamento degli edifici demaniali, o in uso alle Amministrazioni dello Stato, alle norme per la sicurezza degli impianti elettrici ed alle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori; 

 

Cap. 7394 ex 8289:      Spese per interventi di edilizia demaniale, da effettuare nelle zone della Campania, Basilicata e Puglia, colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981; 

 

Cap. 7395 ex 8290:      Spese per interventi su edifici di culto, adibiti a fini di culto o appartenenti a comunità religiose, nonché su immobili riconosciuti di interesse storico, artistico, e monumentale, pubblici, destinati ad uso pubblico o comunque di rilevante interesse pubblico nelle zone della Campania, Basilicata e Puglia, colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981; 

 

Cap. 7400 ex 7181:      Spese per l’acquisto e l’installazione di opere prefabbricate, nonché per l’acquisto, l’ampliamento, la ristrutturazione, il restauro e la manutenzione straordinaria di immobili per gli interventi eseguiti per conto del Ministero della Giustizia; 

 

Cap. 7473 ex 8481:      Spese per la costruzione, il completamentol’adattamento e la permuta degli edifici destinati ad istituti di prevenzione e pena, per le relative progettazioni e direzioni dei lavori, per le rilevazioni geognostiche, per interventi di manutenzione indispensabili e giustificati da fatti o eventi straordinari, nonché per compiti di studio e di ricerca, di progettazione e tipizzazione di opere di edilizia penitenziaria, spese per la manutenzione ed il miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie; 

 

Cap. 7475 ex 8483:      Spese per la realizzazione delle opere di ampliamento e ristrutturazione degli istituti penitenziari, finalizzate per la predisposizione delle strutture e relativi servizi necessari ad assicurare l’alloggiamento del personale ed il ricovero degli automezzi adibiti alle traduzioni e piantonamenti dei detenuti; 

Cap. 7527 ex 8601:      Spese per l’apprestamento dei materiali e per le necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità per opere non di competenza regionale; 

 

Cap. 7544 ex 8661:      Somme da erogare per l’effettuazione delle spese della gestione separata e dei progetti speciali in attuazione del trasferimento delle competenze dei soppressi dipartimenti per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno; 

 

Cap. 7641 ex 8872:      Spese per gli immobili che interessano il patrimonio storico-artistico delle Regioni o di altri soggetti; 

 

Cap. 7670 ex 8953:      Spese per la ristrutturazione del centro storico di Bari; 

 

Cap. 7690 ex 9012:      Somme occorrenti per il completamento di opere infrastrutturali nelle aree depresse; 

 

Cap. 7841 ex 7257:      Costruzioni a cura dello Stato di opere relative ai porti di prima e di seconda categoria - prima classe - nonché di quelle edilizie in servizio dell’attività tecnica, amministrativa e di polizia dei porti - difesa di spiagge - spese per la costruzione, sistemazione e completamento di infrastrutture intermodali ed escavazioni marittime per gli interventi eseguiti per conto del Dipartimento per la navigazione ed il trasporto marittimo ed aereo; 

 

Cap. 8611 ex 7402:      Contributi in capitale in misura non superiore al 70% a favore degli enti autorizzati nella spesa riconosciuta necessaria per la costruzione, l’ampliamento e la sistemazione degli acquedotti previsti nel piano regolatore generale degli acquedotti nonché delle fognature occorrenti per lo smaltimento delle acque reflue aventi carattere interregionale per le somme impegnate entro il 31 dicembre 2000; 

 

Cap. 8612 ex 7403:      Contributi in capitale in misura non superiore al 90% a favore degli enti autorizzati nella spesa riconosciuta necessaria per la costruzione, l’ampliamento e la sistemazione degli acquedotti previsti nel piano regolatore generale degli acquedotti nonché delle fognature occorrenti per lo smaltimento delle acque reflue aventi carattere interregionale per le somme impegnate entro il 31 dicembre 2000; all’attualità il presente capitolo rientra nel bilancio del Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio. 

 

 

COMMISSIONI 

 

 

  

 CERTIFICAZIONE DI QUALITA’ 

 

Il Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Puglia e la Basilicata è dotato di un sistema di controllo interno di qualità ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:2008 certificato, al fine di poter svolgere le attività di verifica dei progetti ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 207/2010:

  • comma 1 “La stazione appaltante provvede all’attività di verifica della progettazione attraverso strutture e personale tecnico della propria amministrazione, ovvero attraverso strutture tecniche di altre amministrazioni di cui può avvalersi ai sensi dell’articolo 33, comma 3, del codice.”;
  • comma 2, lett. b), punti 2 e 3 “Le strutture di cui al comma 1, che possono svolgere l’attività di verifica dei progetti, sono:

b) per lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro:

2) gli uffici tecnici delle stesse stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni;

3) gli uffici tecnici delle stesse stazioni appaltanti, dotate di un sistema interno di controllo di qualità, ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni.”.

 

 

 

 

   
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